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Legge 24/06/1997 n. 196
e) dopo il comma 6, č aggiunto il seguente: "6-bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente pių rappresentative, alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli accordi di recepimento, gli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data della completa applicazione dei contratti collettivi".
2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette da enti pubblici nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge 1o marzo 1986 n. 64, fino al completo riallineamento.
Art. 24. (Disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro)
1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, e agli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma, numero 7o, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936 n. 1155, e successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975 n. 427, e successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle leggi 8 agosto 1972 n. 457, e 16 febbraio 1977 n. 37. I contributi relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.
3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, la perdita dello stato di socio su iniziativa della cooperativa, ivi compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa, ovvero del singolo socio, č equiparata, rispettivamente, al licenziamento o alle dimissioni del socio medesimo.
4. Le disposizioni in materia di indennitā di mobilitā nonchč di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del decretolegge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994 n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attivitā comprese nei settori produttivi rientranti nel campo n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilitā. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Č confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 602, nonchč dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di societā cooperative.
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